Chi gestisce un negozio online lo sa bene: la gestione dei resi è uno dei momenti più delicati del rapporto con il cliente. Dal 19 giugno 2026 , però, non sarà più una questione di scelta organizzativa, ma un vero e proprio obbligo di legge .

Tutti gli e-commerce che vendono a consumatori finali (B2C) dovranno dotarsi di una funzione digitale dedicata, il cosiddetto “pulsante di recesso” , che renda immediato, chiaro e tracciabile l’esercizio del diritto di recesso.

Non è una semplice modifica estetica al sito: è un intervento che tocca UX, sviluppo tecnico, condizioni di vendita e gestione del post-vendita.

In questo articolo vediamo cosa prevede la norma, chi coinvolge, quali sono i requisiti tecnici e cosa rischia chi non si adegua.

Da dove nasce l’obbligo

La novità arriva dalla Direttiva UE 2023/2673, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, che ha introdotto nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis.

La norma si applica ai contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online (siti, marketplace, app) tra un professionista e un consumatore finale.

Quello che cambia è come questo diritto deve poter essere esercitato: non più solo via email o modulo cartaceo, ma anche attraverso una funzione digitale dedicata, sempre disponibile sul sito o sull’app.

Chi è coinvolto

L’obbligo riguarda in modo trasversale:

  • Siti di e-commerce retail e marketplace
  • Piattaforme di servizi in abbonamento (streaming, SaaS, membership)
  • Venditori di contenuti digitali
  • App mobile che consentono acquisti diretti

Non esistono soglie di fatturato né esenzioni per i piccoli negozi. Per i modelli misti B2B/B2C, l’obbligo si applica limitatamente alle transazioni verso i consumatori finali; i rapporti esclusivamente B2B restano fuori dal perimetro, così come la vendita in negozio fisico.

Resi e-commerce

Come deve essere fatto il pulsante di recesso

La normativa definisce requisiti piuttosto precisi, che vale la pena avere ben chiari prima di intervenire sul sito:

  • Etichetta inequivocabile, ad esempio “Recedere dal contratto qui”, “Fai un reso” o formule equivalenti.
  • Visibilità continuativa per tutta la durata del periodo di recesso, tipicamente nell’area “I miei ordini”.
  • Ricevuta automatica su supporto durevole (in genere via email), con testo della dichiarazione, data e ora.
  • Doppia conferma, con un passaggio finale del tipo “Conferma recesso”.

Un aspetto su cui gli esperti insistono molto: la compliance entra nella UX. Un pulsante tecnicamente presente ma nascosto in un menu secondario, raggiungibile solo dopo il login o scritto in modo ambiguo, rischia di non soddisfare il requisito e può configurare un vero e proprio dark pattern, pratica che il Codice del Consumo qualifica come commercialmente scorretta.

È importante anche non confondere tre momenti distinti: recesso, reso e rimborso. Il pulsante serve solo a comunicare il recesso. La restituzione fisica del bene e il rimborso seguono le tempistiche già previste dalla normativa vigente (14 giorni), e il rimborso può essere trattenuto dal venditore finché non riceve la merce o la prova di spedizione.

Restano comunque valide le eccezioni già previste dall’art. 59 del Codice del Consumo (beni sigillati aperti dopo la consegna, prodotti su misura o deperibili, contenuti digitali già fruiti, ecc.): la loro esistenza non esonera dal predisporre comunque la funzione, ma va gestita informando chiaramente il consumatore nei casi in cui il recesso non si applica.

Cosa rischia chi non si adegua

Le conseguenze della mancata implementazione sono di due tipi, e vale la pena distinguerle perché il primo rischio è quello più immediato e sottovalutato:

  1. Estensione automatica del termine di recesso. Se l’informativa precontrattuale non è completa (e dopo il 19 giugno la completezza include anche l’indicazione della funzione di recesso), il termine ordinario di 14 giorni si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni.
  2. Sanzioni amministrative. L’assenza del pulsante può essere qualificata come pratica commerciale scorretta, con sanzioni che secondo le fonti consultate possono arrivare fino a 10.000 euro nei casi ordinari, ed essere molto più severe (fino a diversi milioni di euro, proporzionate al fatturato) nei casi più gravi e sistematici, con l’AGCM come autorità di controllo.

Come comportarsi

Per non incorrere in sanzioni, il lavoro si muove su due binari paralleli.

Lato tecnico:

  • Implementare il pulsante/funzione digitale per il recesso nell’area riservata del cliente
  • Costruire il flusso a due step (richiesta + conferma)
  • Attivare l’invio automatico della ricevuta al consumatore
  • Verificare la compatibilità anche in versione mobile, dove oggi avviene la maggior parte degli acquisti

Lato legale/documentale:

  • Aggiornare le condizioni generali di vendita
  • Rivedere le informative precontrattuali, includendo l’indicazione di esistenza e posizione della funzione di recesso
  • Aggiornare il modulo tipo di recesso

Non tutte le piattaforme si sono mosse allo stesso modo: alcune soluzioni come Shopify stanno rilasciando funzioni native dedicate, mentre su piattaforme come WooCommerce o PrestaShop serve un intervento personalizzato, perché i plugin generici per la gestione resi non sono automaticamente conformi ai nuovi requisiti.

Il pulsante di recesso è già legge. Chi non l’ha ancora implementato non è “in ritardo su una scadenza futura”, ma sta operando in una condizione di non conformità attuale, con rischi che si accumulano di settimana in settimana, tra estensione automatica del periodo di recesso e possibili sanzioni. È il momento di trattarlo come priorità, non come nota a margine della roadmap tecnica.

Se non sei ancora sicuro che il tuo store rispetti i nuovi requisiti sul recesso, o vuoi semplicemente un audit più ampio su accessibilità e compliance dell’interfaccia, contattaci: possiamo verificare la situazione attuale del tuo sito e intervenire rapidamente dove serve.

PARLACI DEL TUO PROGETTO

Dal 19 giugno 2026, per tutti gli e-commerce e le piattaforme digitali che vendono a consumatori finali.

Il termine di recesso si estende automaticamente da 14 giorni a 12 mesi e 14 giorni, oltre al rischio di sanzioni amministrative per pratica commerciale scorretta.

No, l’obbligo riguarda esclusivamente i rapporti con consumatori finali (B2C); i rapporti puramente B2B restano esclusi.

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